PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 52 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

      «2-bis. L'approvazione della mozione di sfiducia a causa di coinvolgimenti in vicende personali o giudiziarie può non comportare le dimissioni della giunta comunale o provinciale e il contestuale scioglimento dei rispettivi consigli, qualora preveda l'indicazione di un nome di un componente del consiglio comunale o provinciale designato alla carica di sindaco o di presidente della provincia. In tale caso, la mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti del consiglio e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti».